Art. 14.

      1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio".
      2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da ventiquattro membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, tre esperti e un rappresentante dei centri di servizio di cui all'articolo 15. Alle sedute dell'organo partecipano, in qualità

 

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di osservatori, tre membri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
      4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.
      5. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale ha in particolare i seguenti compiti:

          a) assiste il Ministro della solidarietà sociale nella tenuta e nell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 5-bis;

          b) esprime pareri e formula proposte sulle norme di legge e di regolamento in materia di volontariato;

          c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;

          d) approva progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con enti locali, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

          e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della legislazione nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigente in materia di volontariato;

 

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          g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

          h) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e degli enti locali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

          i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;

          l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

          m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15.

      6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».